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La tecnologia Bluetooth: origini del fenomeno e aspetti legali |
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Ma possiamo considerare un dispositivo che utilizza la tecnologia Bluetooth un sistema informatico?
Certamente si!
Infatti già da tempo ormai è opinione consolidata che un sistema informatico non è solo un eventuale Personal Computer od un banca dati, ma “qualsiasi pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzo, anche in parte, di tecnologie informatiche”.
A riguardo è possibile consultare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3067 del 1999, che nel caso specifico prevedeva la configurabilità come sistema informatico addirittura un normale centralino telefonico.
Sciolto il primo dubbio riguardo l’applicabilità dell’art. 615 ter ai dispositivi equipaggiati con tecnologia Bluetooth, resta da analizzare quali sia la configurabilità come delitto delle azioni e degli attacchi analizzati nella precedente sezione tecnica.
Partendo dal semplice Toothing, che abbiamo visto essere l’invio di una Businnes Card (o biglietto da visita) da uno smartphones ad un altro tramite la connettività Bluetooth, quasi sicuramente esso non è configurabile come reato di accesso abusivo informatico, poiché tramite questa pratica non si ha accesso al dispositivo dell’altro: sono infatti soltanto i 248 caratteri possibili (il biglietto da visita appunto) che arrivano a destinazione, senza un vero e proprio accesso al sistema informatico altrui, quindi senza la possibilità di manipolare, sottrarre o modificare i dati contenuti nel cellulare del ricevente.
Naturalmente bisogna stare in guardia, perché, come abbiamo visto per il Bluejacking avanzato, anche questo semplice scambio di biglietti da visita potrebbe essere un metodo per convincere la vittima ad acconsentire ad una connessione “trusted” e quindi ad un successivo accesso abusivo.
Quanto invece alle tecniche di Bluesnarfing e Phone Backdoor, abbiamo visto come esse permettano all’attacker un accesso incondizionato all’interno del dispositivo vittima, attraverso il protocollo di pairing e l’istituzione di una connesione “trusted” che permette al cracker non solo di penetrare all’interno del sistema, ma anche di avere piene facoltà sui dati ivi contenuti.
Forse si potrebbe obiettare (da parte di un’ipotetica difesa dell’attacker) l’assenza di misure di sicurezza atte a difendere il sistema informatico da queste intrusioni.
A questo riguardo sicuramente valgono le seguenti considerazioni:
Innanzitutto tecniche di “sniffing” e attacchi “bruteforce” come quelli portati a segno dai software che ho facilmente reperito sul WEB, sono senz’altro mirati e finalizzati a vincere od aggirare tali misure di sicurezza (password e PIN).
In secondo luogo è opinione ormai affermata della giurisprudenza, che “la violazione di dispositivi di sicurezza non assume rilevanza di per sé, ma come manifestazione di una volontà contraria di un soggetto” così come pronunciato dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 12.732 del 2000 , in cui la Corte ha aggiunto inoltre in materia di accesso abusivo a sistema informatico, che “l’illecito è la contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nella violazione di domicilio.”.
Quanto poi alla volontà del titolare, è la stessa norma di legge a specificare che essa non debba essere per forza esplicita ma può essere anche tacita.
Ed è fuori dubbio la volontà, seppur tacita, di chiunque possieda un dispositivo Bluetooth, a che nessuno senza il preventivo permesso violi il cosiddetto “domicilio informatico”.
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