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LA società Atheros che per prima aveva prodotto il chipset per lo standard 802.11a, si era inbattuta in un progetto per lo sviluppo di un chipset che permettesse di raggiungere un datarate di ben 108 Mbps. Il problema però era l'interoperabilità tra i vari standard. Ora la stessa società ha comunicato di aver perfezionato il nuovo chipset e denominato "Super G". Questo permetterà di raggiungere un datarate superiore ai 90 Mbps rimanendo sempre compatibilità con gli attuali standard IEEE802.11a/b/g.
 
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La tecnologia Bluetooth: origini del fenomeno e aspetti legali Stampa E-mail
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La tecnologia Bluetooth: origini del fenomeno e aspetti legali
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Tra i consigli che mi sento quindi di dare a tutti i possessori di dispositivi Bluetooth, inclusi in smartphones, PDA, portatili ed addirittura autovetture, vi sono i seguenti:

  • Se possibile attivate la modalità invisibile per il vostro apparecchio Bluetooth, spegnete cioè il «Discoverable Mode» e utilizzate tale funzione soltanto quando stabilite effettivamente un collegamento tra apparecchi oppure effettuate uno scambio di dati con altri utenti Bluetooth.

  • Per collegare gli apparecchi scegliete codici PIN il più possibile casuali, evitando combinazioni facili come 0000 o 1234.

  • Se non utilizzate Bluetooth per un certo periodo sarebbe meglio disattivare completamente tale funzionalità.

  • Se sentite parlare di difetti di software e problemi di sicurezza riguardanti la casa produttrice dell'apparecchio, informatevi direttamente presso questa.

Bluetooth : usate la testa !!!




11. Aspetti Giuridici


Ed eccoci giunti quindi alla parte più prettamente giuridica di questa mia discovery della Tecnologia Bluetooth e dei pericoli cui vengono incontro i dispositivi che ne sono dotati.

Una volta spiegato il funzionamento del dispositivo, i protocolli di cui di avvale, ed aver visto quali sono sul campo i pericoli a cui va incontro il soggetto che utilizza tale sistema di collegamento senza fili, non rimane che cercare di dimostrare la tesi secondo la quale uno smartphone, un PDA, un portatile e persino un auricolare BT siano sicuramente inquadrabili come sistema informatico debbano perciò sottostare alle norme sull’ accesso abusivo ad un sistema informatico, in particolare all’art. 615 ter del nostro Codice Penale.

Una volta dimostrato questo, il secondo obiettivo sarà l’inquadramento di eventuali azioni in danno o comunque nei confronti di tali dispositivi (dal semplice Toothing praticato ormai anche da profani della tecnologia, fino agli attacchi Snarf e Backdoor messi a segno da cracker “autodidatti” con la complicità delle informazioni reperibili facilmente in rete).

Il primo punto da analizzare è quindi la configurabilità dei dispositivi Bluetooth come Sistemi Informatici, e la loro soggiacenza quindi alla disciplina introdotta dalla Legge 23 Dicembre 1993 n. 547 con l’inserimento dell’art. 615 ter nel nostro Codice Penale recante norme riguardanti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonché delle norme disciplinanti eventuali effrazioni commesse dopo l’accesso abusivo.

La norma in questione recita “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 3 anni.”


 
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