Ecco il nuovo testo che modifica ed integra il Decreto Ministeriale di
regolamentazione dei servizi
Wi-Fi ad uso pubblico del 28 maggio 2003 recante
"condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al
pubblico dell'accesso radio
LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni".
Vengono fra le altre introdotti il "diritto d'
Antenna" ed eliminati i confini
alle aree di frequntazione pubblica, per consentire alla piu' ampia pluralità di
soggetti, l'installazione e l'esercizio di infrastrutture Radio LAN. In questa
news
Wireless-Italia ne presenta il testo integrale.
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Ministro
delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante "condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso
radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;
Visto il
decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni
elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15
settembre 2003;
Visto l'esito delle audizioni svolte in data 26
e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di
Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli
operatori di rete mobile, gli operatori del
Wireless local loop, le
associazioni di utenti; nonchè la consultazione pubblica 25 giugno 2005
indetta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.
259.
Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni
Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto
ministeriale 28 maggio 2003;
Visto il decreto legge 27 luglio
2005 n. 144 convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155
e il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;
Considerata
l'opportunità di estendere l'ambito geografico di applicazione del
sistema definito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale
28 maggio 2003;
DECRETA
Art. 1
1. All'art. 2,
comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse,
sono soppresse le parole da "in locali aperti", fino alla fine del
comma; dopo "ai servizi di telecomunicazioni" si aggiungono le parole
"in modalità fissa e nomadica".
2. All'art. 6, comma 1, lettera
b) del medesimo decreto le parole "la sicurezza delle operazioni di
rete," sono sostituite da "la sicurezza della rete contro l'accesso non
autorizzato conformemente alla normativa in materia,"; dopo "protezione
dei dati" si aggiungono le parole "ed in particolare le prestazioni ai
fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività; sono soppresse
inoltre le parole "l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa
esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;" e
"limitatamente all'ambito geografico locale definito all'articolo 2,
comma 1 e"; sono sostituite le parole "alla medesima radio LAN" con "al
medesimo operatore nonch� ad operatori distinti".
3. All'art. 6,
comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo "dalle medesime
utilizzazioni" si aggiungono le parole "in particolare secondo quanto
previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive
modifiche".
Art. 2
1. In relazione a quanto disposto
dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
183/03/CONS, i soggetti autorizzati all'offerta al pubblico, attraverso
reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz,
di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 3
del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal
presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni
ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2.
I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo,
che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a
frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti,
stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono
consentire alla più ampia pluralità di soggetti l'istallazione e
l'esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e
senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad
insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all'esercizio
di servizi di pubblica utilità che siano state accertate da parte del
Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti
a richieste di istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al
Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione.
Art. 3
1.
Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio
negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano la
sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 4
Si applicano ai
titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003,
secondo quanto già disposto dall'art. 8 comma2 dello stesso, le
definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.
259 citato nelle premesse.
Ulteriori info:
http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdNews=102