Art. 614 CP (Violazione di domicilio)
Non correlato alle reti wireless, ma esclusivamente a titolo informativo visto che spesso viene citato come esempio per esprimere l'errato concetto che se qualcuno lascia inavvertitamente la porta di casa aperta può essere lecito entrarci.
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Art. 615-ter CP (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617-quater CP (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusone da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-quinquies CP (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
La legge n. 547/93 prevede la punibilità di
chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo pena
della reclusione fino a tre anni salvo aggravanti.
Per maggiori e più dettagliate informazioni vedete anche questo ottimo articolo:
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=451
Vedasi anche questa sentenza del 4 dicembre 2006 (dep. 15 febbraio 2007), n. 6459/2007 (2122/2007) da cui estrapoliamo una parte alla quale dare maggiore attenzione
:
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=429
"la configurabilità del reato di cui all'art. 615 ter c.p. postula, alla stregua del letterale tenore della norma incriminatrice, che trattisi di un sistema "protetto da misure di sicurezza" e che l'agente, per accedervi, abbia in qualche modo neutralizzato tali misure, nulla rilevando, invece, sotto il profilo penale, che una volta avvenuta detta neutralizzazione, altri, senza avervi concorso, ne approfittino avvalendosi soltanto degli strumenti e dei dati di cui siano legittimamente in possesso; ragion per cui deve ritenersi, nella specie, legittimamente escluso che, in assenza di prova circa l'avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, dell'operazione di trascinamento della cartella contenente i dati riservati dall'area protetta a quella comune, potesse affermarsi la responsabilità dell'imputato stesso per il solo fatto che, trovandosi ormai la cartella in detta ultima area, egli, utilizzando la "password" di cui era legittimamente in possesso avesse preso visione del suo contenuto e lo avesse trasferito sul dischetto poi rinvenuto nei cestino della carta usata"
Vi preghiamo di volerci segnalare eventuali inesattezze o articoli di legge da integrare a questo testo, grazie!