Innanzitutto un inquadramento generale dei servizi wireless.
La prestazione di servizi wireless rientra a pieno titolo tra i servizi di comunicazione elettronica regolamentati dal D.Lgs 259/2003 cd Codice delle Comunicazioni elettroniche, che ha unificato e regolamentato l’intera disciplina delle comunicazioni elettroniche.
Prima dell’approvazione del cd decreto landolfi del maggio 2005 (ovvero nel periodo di vigore del cd decreto Gasparri del 2003) era sorto il dubbio se la disciplina codicistica si applicasse anche alla prestazione dei servizi wi fi, data la presenza di una regolamentazione ad hoc che differiva per alcuni aspetti dall’ordinaria disciplina delle comunicazioni elettroniche.
Con la “liberalizzazione” del wi fi, attuata dal decreto (cd decreto Landolfi) del 2005, la è oramai pacifico che la connettività wireless possa essere del tutto inclusa tra i servizi di comunicazione elettronica regolamentati in via generale dal Codice.
Fra le conseguenze più rilevanti dell’inclusione fra i servizi di comunicazione elettronica vi è sicuramente quello di aver assoggettato la prestazione di servizi di fornitura in connettività wireless alla disciplina relativa alle autorizzazioni generali prevista in via generale dal codice, pur se rimangono aperti, in assenza di precise indicazioni normative e ministeriali alcuni profili legati ai contributi ministeriali ed al posizionamento ed al numero degli apparati da indicare all’interno delle relative domande.
Le tematiche più rilevanti sono tuttavia da ascrivere alle possibilità offerte dalla nuova disciplina di interazione tra enti locali e WISP.
Esula dal presente lavoro la tematica delle modalità di accordo tra enti locali e wisp per la fornitura dei servizi wireless, che, vista la peculiarità della disciplina pubblicistica di selezione del contraente privato, richiederebbe una trattazione a parte.
Un punto di sicuro interesse è rappresentato tuttavia dal posizionamento degli apparati e del rapporto tra ente locale e wireless internet provider e delle eventuali autorizzazioni che devono essere richieste per esercitare l’attività.
In via generale si può dire che Il Codice prevede che le infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili
GSM/
UMTS, … per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate (art. 87, comma 1), siano realizzabili, ordinariamente, con l’autorizzazione dell’Ente locale competente (art. 87, comma 2), mentre nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola
Antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 14, l. n. 36/2001, è sufficiente la denuncia di inizio attività (art. 87, comma 3) (con silenzio-assenso dopo 90 gg. Giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.
Da queste norme si dovrebbe evincere, fatte salve le peculiarità da analizzare caso per caso che
il posizionamento degli apparati idonei alla propagazione del segnale wireless possa essere assoggettato alla sola denuncia di inizio attività prevista dall’art 87, 3 comma del codice delle comunicazione elettronica, dovendosi escludere altri oneri o valutazioni attinenti in particolare al rispetto di distinti normative di carattere urbanistico.
Diversamente tuttavia dall’interpretazione fornita da molti providers si deve ribadire che il rapporto con l’ente locale sul cui territorio siano presente gli apparati, quand’anche tale posizionamento avvenga su suolo privato deve essere necessariamente instaurato, mediante gli strumenti previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Naturalmente l’accordo con il titolare della cd location dovrà essere attentamente valutato, anche per regolamentare correttamente le relative responsabilità di fronte all’ente locale, soprattutto quando, come accade di solito gli apparati vengano posti su tralicci ove siano già presenti apparati di trasmissione telefonici tradizionali.
Si deve anche rilevare come allo stato attuale della normativa non si possa aderire alla tesi secondo la quale gli enti locali possano predisporre una disciplina relativa elle emissioni (molto limitate come è noto nel caso dei servizi wi fi ) diversa da quella nazionale, tale ad esempio da poter richiedere diverse procedure per la concessione di eventuali autorizzazioni, a meno che la particolari caratteristiche dei luoghi o la presenza di particolari condizioni relative alla popolazione residente possano giustificare un intervento diretto degli enti locali.